Ipotizziamo lo scenario in cui l’assemblea condominiale abbia deciso di sfruttare il Superbonus per coibentare il palazzo con un cappotto termico, come vengono suddivise le spese sostenute per l’intervento?
Per rispondere a questa domanda ci corre in soccorso la Cassazione che dichiara: tutti i condomini devono contribuire alla copertura delle spese in base alle loro quote di proprietà. A questo punto è possibile che qualcuno intervenga sostenendo che il suo appartamento non è coinvolto direttamente nell’intervento e opponendosi quindi alle spese. La sentenza 1037/2021, in cui la Cassazione ha sentenziato proprio su un caso simile, ancora una volta ribadisce che “nessuno può sottrarsi perchè non interessato”.
La motivazione
Per quanto possa sembrare rigida, questa normativa è sostenuta da una valida motivazione: il cappotto termico è un intervento che migliora la prestazione energetica dell’intero edificio quindi i beneficiari saranno tutti i condomini, anche quelli situati negli appartamenti interrati.
Quando è possibile opporsi
I condomini possono opporsi alle spese per interventi privi di oggettiva utilità, chiamati “innovazioni voluttuarie” oppure per interventi “suscettibili di utilizzazione separata” o per spese troppo onerose rispetto alle condizioni dell’edificio.
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