Parlare di sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza e negli ultimi due mesi questa tematica è stata al centro di dibattiti politici e non solo a causa del sempre crescente numero di morti bianche. Proprio a tal proposito, il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro è stato modificato dal decreto fiscale (il decreto legge è stato approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri), in cui sono previste sanzioni più rigide e verifiche più rapide. Andiamo a vedere quali sono le modifiche sostanziali.

Lavoro irregolare

Nel caso in cui gli Ispettori del lavoro riscontrino che in una determinata azienda almeno il 10% (nel testo precedente il riferimento era al 20%) dei lavoratori presenti è irregolare, ossia lavorano “in nero” quindi senza regolare contratto, scatta l’immediata sospensione dell’attività lavorativa. Qualora non venga rispettata tale sospensione da parte del datore di lavoro può essere previsto il suo arresto fino a 6 mesi. Questa modifica, quindi, raddoppia il raggio di azione in cui è possibile intervenire.

Violazioni di sicurezza

Il provvedimento in materia di sicurezza, a fronte delle ultime modifiche, opera a prescindere dal settore di intervento. Le violazioni devono sempre essere individuate da un decreto ministeriale; le violazioni sono frattanto elencate nel nuovo allegato.

  • Rischio di carattere generale: mancata elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione così come la nomina del relativo responsabile alla sicurezza aziendale. Infine, mancata elaborazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza).
  • Rischio caduta dall’alto: mancata fornitura al personale dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e protezione per prevenire la caduta dall’alto.
  • Rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Rischio di elettrocuzione: nel caso di lavori in prossimità di linee elettriche senza le disposizioni organizzative e procedurali idonee alla protezione degli operatori. Nonché assenza di supervisione e messa in sicurezza dell’area di lavoro (presenza di conduttori nudi in tensione o mancanza di impianto di terra ecc.)

Come avrete sicuramente notato, nell’elenco manca il diretto riferimento al rischio amianto però è specificata la responsabilità di verifica della conformità e la messa in sicurezza dell’area di lavoro. Inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può, riportiamo le parole esatte, “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, nel caso sussistano le seguenti condizioni:

  • Regolarizzazione dei lavoratori;
  • Ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
  • Rimozione delle conseguenze pericolose;

Questi ultimi tre punti non esentano il datore di lavoro dall’obbligo di pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca: 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari, 5.000 se i lavoratori irregolari sono più di cinque. Se invece la sospensione è per motivi di sicurezza la somma varia a seconda della violazione.